Descrizione:
Si definiscono certificati “storici” di residenza e stato di famiglia, quelli che si riferiscono ad un periodo limitato e precedente alla data della loro richiesta; riguardano solo la residenza e lo stato di famiglia di persone che sono o sono state iscritte nell’anagrafe del Comune.
I certificati storici, in quanto certificazioni anagrafiche, sono soggetti all'imposta di bollo salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge; è obbligo del richiedente, al momento della presentazione della richiesta, indicare con precisione l'uso a cui il certificato è destinato e il riferimento normativo dell'eventuale esenzione.
E' sempre possibile sostituire il certificato storico con la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che, ai sensi dell'art.30/bis del Decreto Legge 76/2020 (convertito nella Legge 120/2020) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, deve essere utilizzata anche nei rapporti con i privati oltre che con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.