Descrizione:
Trattasi di procedimento ad istanza di parte e si articola in diverse fasi.
Il richiedente, che deve essere portatore di interessi soggettivi giuridicamente rilevanti, presenta domanda e, in caso la richiesta sia fondata, ottiene la visione e l’eventuale estrazione di copia nei tempi stabiliti.
L’interesse deve essere concreto, diretto, attuale e collegato al documento al quale è chiesto l’accesso ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.
La normativa di riferimento in materia è la Legge n. 241/1990 e successive modifiche.
Modalità della richiesta
Per la richiesta:
1) presentazione domanda all’ufficio protocollo indirizzata all’ufficio competente per materia, su apposito modulo;
2) l’ufficio competente riceve la richiesta e verifica la completezza della richiesta e la sussistenza del diritto soggettivo posto a fondamento della stessa. In questa fase del procedimento si possono verificare le seguenti condizioni:
- in caso positivo l’ufficio competente comunica all’interessato nei termini fissati per la conclusione del procedimento la possibilità di prendere visione degli atti dallo stesso detenuti e l’eventuale possibilità di estrarne copia;
- in caso la domanda o la documentazione allegata sia incompleta, l’ufficio competente provvede a comunicare in forma scritta all’interessato la necessità di integrare la documentazione e i termini di conclusione del procedimento si sospendono fino ad avvenuta integrazione;
- in caso l’ufficio competente verifichi l’esistenza di contro interessati deve provvedere ad informarli della richiesta di accesso agli atti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e consentire 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni verso la richiesta di accesso agli atti. I termini di conclusione del procedimento si sospendono dalla data di invio della raccomandata sino alla conclusione del decimo giorno dal ricevimento della raccomandata da parte del contro interessato;
3) l’ufficio competente predispone gli atti per la visura o per l’estrazione di copia e conclude il procedimento con lettera di risposta al richiedente e con la consegna degli atti;
4) nell’ipotesi dell’estrazione di copia, l’ufficio competente introita le somme corrisposte dai cittadini per le riproduzioni;
5) nel caso in cui il diritto soggettivo non sussista, l’ufficio competente provvede a comunicare all’interessato il mancato accoglimento della richiesta. indicando le motivazioni. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso agli atti, nel caso non si riceva alcuna comunicazione da parte dell’ufficio competente, opera l’istituto del silenzio-diniego.
L’esercizio dell’accesso informale o verbale agli atti amministrativi è possibile solo nel caso non siano presenti controinteressati.
Requisiti del richiedente:
Il richiedente deve essere portatore di interessi soggettivi giuridicamente rilevanti.
L’interesse deve essere concreto, diretto, attuale e collegato al documento al quale è chiesto l’accesso.
Documentazione da presentare:
Istanza su apposito modulo presente nella sezione "Modulistica" della presente pagina.
Tempi di rilascio:
Il termine complessivo del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.