Descrizione:
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990 è possibile chiedere l’esercizio del diritto di accesso agli atti.
La possibilità di presentare istanza di accesso agli atti amministrativi spetta a qualsiasi soggetto privato (quindi a tutti i cittadini), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni di categoria, enti pubblici, ecc.), a condizione che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto a ciò per cui chiede di essere informato. In tal senso l’accesso documentale deve essere motivato.
La richiesta può essere solo per presa visione e/o estrazione di copia di atti e documenti amministrativi.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Possono opporsi eventuali “controinteressati”, ossia i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
La richiesta è redatta su apposita modulistica reperibile sul sito del Comune, presso l’URP o formulando domanda scritta in maniera autonoma e in carta libera per la visione o l'estrazione di copie non autenticate. Nel caso in cui sia richiesta una copia conforme all’originale la domanda deve essere in bollo.
E’ previsto inoltre l’accesso civico generalizzato (art.5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n.33/2013) ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n.33/2013, finalizzato a forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e alla promozione della partecipazione al dibattito pubblico. Per tale forma di accesso l'istante non deve motivare la propria richiesta.
L’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna istanza di accesso civico generalizzato, l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati i quali potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali).