Costi:
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2022 sono state approvate le nuove aliquote IMU per l'anno 2022.
Regolamento e Aliquote IMU
ANNO 2022
ALIQUOTA |
TIPOLOGIA IMMOBILI |
6,00 per mille |
Abitazione principale iscritta nella categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze
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1,00 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557
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6,60 per mille |
Abitazione e relativa/e pertinenza/e, diversa da quella di cui alla lettera c) del comma 747 della Legge n.160/2019, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (ovverosia tra genitori e figli), a condizione che la utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare. In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)
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ESENTI
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"Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
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10,60 per mille
di cui:
7,60 per mille
riservato allo Stato
3,00 per mille
gettito comunale
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Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10
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10,60 per mille
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Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
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10,60 per mille
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Altri Immobili -Terreni Agricoli - Aree fabbricabili - Aliquota ordinaria
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DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), dell’art. 1 della L. 160/2019, devono presentare la dichiarazione secondo le modalità stabilite, utilizzando i modelli approvati dalle autorità competenti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali) e (immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia) , e al comma 751, terzo periodo (“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall' IMU”), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Gli enti di cui al comma 759, lettera g (Enti non commerciali), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Fino all'emanazione di apposito decreto con cui altresì vengono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, si applicano le norme che seguono:
a) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dai quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta
b) Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta a fronte di iscritte presso l'Ufficio del territorio.
c) Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.