Con Deliberazone della Giunta Municipale n. 154 del 29/11/2022 sono stati deliberati i nuovi valori venali per le aree fabbricabili anno 2022
I.M.U.
Descrizione:
L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda alla pagina ANUTEL.
(Il simulatore per il calcolo online dell’IMU permette di determinare l’importo dovuto a titolo d’imposta e la stampa del modello F24, utilizzabile direttamente per il versamento presso gli uffici postali, sportelli bancari oppure online, se si dispone del servizio di internet banking.)
SCADENZA E VERSAMENTO
ACCONTO: la scadenza del versamento della prima rata dell’IMU - pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, è il 16 giugno (nel caso il 16 cada di sabato o domenica, la scadenza è posticipata al primo lunedì successivo).
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
SALDO: la scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU - pari al restante 50% dell’imposta dovuta, è il 16 dicembre (nel caso il 16 cada di sabato o domenica, la scadenza è posticipata al primo lunedì successivo).
Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate, le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre dell’anno in corso. La terza ed ultima rata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta entro il 16 giugno dell’anno successivo.
Modalità della richiesta
Nessuno
Requisiti del richiedente:
Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Normativa:
- Legge 160/2019 (art. 1 comma dal 738 al 783)
Documentazione da presentare:
Nessuno
Tempi di rilascio:
Nessuno
Costi:
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/04/2023 sono state approvate le nuove aliquote IMU per l'anno 2023.
ANNO 2022
ALIQUOTA | TIPOLOGIA IMMOBILI |
---|---|
6,00 per mille |
Abitazione principale iscritta nella categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze |
1,00 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 |
6,60 per mille |
Abitazione e relativa/e pertinenza/e, diversa da quella di cui alla lettera c) del comma 747 della Legge n.160/2019, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (ovverosia tra genitori e figli), a condizione che la utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare. In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) |
ESENTI |
"Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
10,60 per mille |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 |
10,60 per mille |
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti |
10,60 per mille |
Altri Immobili -Terreni Agricoli - Aree fabbricabili - Aliquota ordinaria |
DICHIARAZIONE IMU
Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/07/2022, pubblicato in G.U. il 08/08/2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi da utilizzare per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021 e successivi, nonché le relative istruzioni allegate nella sezione Modulistica di questa pagina alle quali si rimanda per la regolamentazione degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti passivi d’imposta.
A regime, la dichiarazione IMU, in formato cartaceo o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione.
Si ricorda che con D.L. 21 giugno 2022 n. 73 il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2021, fissato al 30/06/2022, è differito al 31 dicembre 2022.
È precisato, tuttavia, che le dichiarazioni relative al 2021 già presentate con il precedente forma sono comunque valide nel caso in cui contengano dati non differenti da quelli richiesti nel modello approvato il 29 luglio scorso.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Di seguito alcuni casi frequenti di variazioni per i quali è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il terreno agricolo divenuto edificabile, o viceversa, in corso d’anno;
- l’area edificabile ha mutato il proprio valore imponibile in corso d’anno oppure rispetto all’anno precedente;
- il fabbricato sottoposto ad interventi di recupero edilizio come definiti dall’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, e, pertanto, la base imponibile va determinata in ragione del valore dell’area edificabile;
- si è costituito un diritto di abitazione su un alloggio, e pertinenze, a seguito di decesso del coniuge (art. 540, codice civile);
- si è acquisito o si è perso il diritto ad un beneficio (riduzione, esenzione);
- si deve attribuire la qualifica di abitazione principale ad uno degli alloggi posseduti da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel medesimo comune o in comuni diversi;
- la soggettività passiva d’imposta è attribuita al locatario finanziario nel caso di leasing immobiliare, oppure cessa la soggettività passiva in capo al locatario finanziario a causa del recesso contrattuale anticipato;
- casi in cui sono state applicate le agevolazioni (esenzioni) vigenti durante il periodo epidemiologico emergenziale da Covid;
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta.
Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al 30 giugno dell’anno successivo.
Il Ministero dovrà approvare il necessario modello di dichiarazione, nelle more dell’entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione IMU/TASI ENC.
A chi rivolgersi
Servizio Tributi
Area | Area Economico Finanziaria | ||||||||||||||||||
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Responsabile | Dott. Riccardo Giannoni | ||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele II°, n. 53 Piano Primo | ||||||||||||||||||
Telefono | 0587 758464 | ||||||||||||||||||
Fax | 0587 758428 | ||||||||||||||||||
tributi@comune.bientina.pi.it | |||||||||||||||||||
PEC | comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it | ||||||||||||||||||
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