REI - Reddito d'inclusione



Il Governo ha approvato il Reddito di Inclusione Sociale (REI) strumento universale contro la povertà.

Requisiti di residenza e soggiorno:

Il richiedente deve essere congiuntamente:

  • cittadino italiano o degli altri paesi dell'Unione Europea o suo familiare, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

 

Requisiti familiari:

In sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al REI Il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU deve trovarsi al momento della domanda in almeno una delle seguenti condizioni. 

  1. presenza di un componente di età minore di anni 18;
  2. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o di un suo tutore;
  3. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto, indicata nel certificato, e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
  4. presenza di un componente lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per :
    • licenziamento, anche collettivo,
    • dimissioni per giusta causa;
    • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno 3 mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi

In merito al requisito d), inoltre, si precisa che ai fini della concessione del REI, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).

Il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
 

Requisiti economici:

Il nucleo familiare deve essere in possesso per l’intera durata del beneficio congiuntamente di:

  1. un ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
  2. un ISRE (l’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore ai 3.000 euro (calcolato in automatico dall'IINPS);
  3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
  4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10.000 mila euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola);
  5. un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda

Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori. In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’INPS si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta

Per tutta la durata del beneficio deve essere presente nel portale Inps l'ISEE in corso di validità, pena la sospensione automatica. 

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. In questo caso il valore dell’ISEE e dell’ISRE è aggiornato dall’INPS sostituendo il reddito annuo previsto a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo ISEE in via ordinaria.

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata.

Nessun componente del nucleo deve:

  • possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • possedere navi e imbarcazioni da diporto.

Beneficio economico Decorrenza e Durata:

Il ReI è concesso a decorrere dall’anno 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi 
Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Dalla durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità del Sostegno Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.

L’ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto “reddito disponibile”, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base dell’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE. Il beneficio economico, pertanto, sarà proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d’accesso.

In sede di prima applicazione la soglia di 3.000 euro viene coperta solo al 75%. Pertanto inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3.000) e cresce in ragione della numerosità familiare fino ad un massimo di 5.824,80 euro 75% di 6 mila euro).

Numero componenti Paramentro Soglia di riferimento in sede di prima applicazione Beneficio massimo mensile
1 1,00 € 2.250,00 € 1.875,50
2 1,57 € 23.535,50 € 294,38
3 2,04 € 4.590,00 € 382,50
4 2,46 € 5.535,00 € 461,25
5 o più 2,85 € 5.824,80 € 485,40

Il valore del beneficio mensile è ridotto dell'importo degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dal nucleo nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio l'indennità di accompagnamento)
 

La carta REI:

Il beneficio economico è erogato tramite versamento mensile su una carta di pagamento elettronica acquisti(Carta REI) completamente gratuita. Funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato.

La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

  • prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro al costo del servizio;
  • fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard;
  • pagare le bollette elettriche e del gas negli uffici postali;
  • avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisiti dei farmaci e del pagamento di ticket.

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

L’utilizzo della carta REI per i prelievi di contante presso gli ATM dei circuiti bancari, comporta l’applicazione di una commissione pari a euro 1,75, mentre l’utilizzo presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a., prevede l’applicazione di una commissione pari a euro 1

A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, e che siano in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle erogazioni.

Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa:

Per godere del beneficio economico, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. Centri per l’Impiego, Azienda USL, Scuole, etc.), nonché con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiareè redatto attraverso incontri obbligatori tra il nucleo Beneficiario e l'assistente sociale incaricato del REI, e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività. Per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della tempestiva sottoscrizione del progetto. Decorso tale periodo, la comunicazione di avvenuta sottoscrizione sarà condizione necessaria per il mantenimento del beneficio.

Per l’anno 2018, inoltre, in fase di avvio del REI, in deroga a quanto previsto (articolo 9, comma 6 del decreto legislativo), l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.
 

Sanzione, sospensione e decadenza del beneficio:

I componenti del nucleo familiare beneficiario del REI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato. Sono previste sanzioni, sospensioni e decadenza dal beneficio così come indicato nell'art. 12 del D.lgs n. 147 del 15.09.2017. 

Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazione false riscontrate nell’attestazione ISEE volte (art. 12 del D.Lgs 147/2017)

Come fare domanda:

Il richiedente in possesso dei requisiti sopra descritti può presentare domanda utilizzando apposito Modulo predisposto per autocertificare il possesso dei requisiti che può essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Bientina (scarica il modulo), dal sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it) e dell’INPS (www.inps.it), o ritirato presso il proprio Comune di residenza che raccoglierà le domande.

Le domande potranno essere presentate presso gli Uffici Affari Sociali del proprio comune di residenza.

La domanda deve essere presentata dall’interessato o da un componente maggiorenne del nucleo familiare.

La misura non prevede una scadenza per la presentazione delle domande.

Il ReI può essere richiesto a far data dal 1° dicembre 2017. Si precisa che coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017, e non sono già beneficiari di SIA, in caso di accoglimento della stessa, devono aggiornare l’ISEE entro il termine del primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio.

Coloro che presentano la domanda di ReI a far data dal primo gennaio 2018, devono essere comunque in possesso,all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018.

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