Accensione fuochi per abbruciamenti materiale vegetale

Norme e regole da rispettare e precauzioni da adottare per effettuare accensione di fuochi per lo smaltimento di materiale vegetale di risulta derivante da operazioni agricole

1) Gli abbruciamenti dovranno riguardare esclusivamente residui ligno-cellulistici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potature, ripuliture o altri interventi agricoli e forestali; gli stessi dovranno essere effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione.

2) Le operazioni di abbruciamento devono essere comunicate almeno 2 giorni prima dell’intervento all’ufficio protocollo del Comune utilizzando il suddetto modulo che dovrà essere esibito a richiesta delle autorità competenti al controllo.

3) L’abbruciamento deve essere effettuato esclusivamente nel seguente periodo e nei seguenti orari:

- dal 01 settembre al 30 giugno: dall’alba fino alle ore 12:00;

- è VIETATO dal 01 luglio al 31 agosto e nei periodi considerati ad alto rischio dalle competenti autorità

4) Le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l’intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne, munite di recipienti o di una pompa con serbatoio a spalla colmi di acqua, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.

5) L’abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento.

6) L’area dove avviene l’abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 20 metri di larghezza.

7) Gli abbruciamenti devono essere eseguiti su materiale concentrato in piccoli cumuli evitando sempre abbruciamenti diffusi di vegetazione radicata o sparsa al suolo.

8) I cumuli devono avere dimensioni tali da essere gestibili e sorvegliabili senza difficoltà dal personale addetto presente e, comunque, il fuoco non può essere acceso contemporaneamente su più di due cumuli distanti almeno 10 metri l’uno dall’altro.

9) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso al livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

10) Gli interventi di taglio della vegetazione erbacea ed arborea radicata dovranno essere condotti a partire da monte scendendo verso valle, creando delle fasce prive di vegetazione o residui vegetali infiammabili, o preventivamente lavorate, di almeno 20 metri di larghezza dal margine del bosco.

11) Prima di abbandonare l’area di cumulo delle braci e delle ceneri rimanenti deve essere gradualmente ed accuratamente aperto per permettere il veloce raffreddamento delle stesse (evitare il concentramento in un cumulo compatto). Eventuali tizzoni o braci rotolati o caduti nell’area circostante il cumulo residuo del materiale bruciato devono essere riportati all’interno del cumulo stesso. 

12) E’ comunque sempre vietato:                                               

a) bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, nell’alveo e nelle sponde interne dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua e comunque da arrecare disturbo e pericolo per le persone e la circolazione stradale;

b) accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 100 dai luoghi sui cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplodenti;

c) dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura;

d) dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.;

e) appiccare fuoco a sterpi, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

Modulistica
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