Tenuta Registri Stato Civile – Rettifica dati – annotazioni

Informazioni per sapere come avviene la registrazione e la conservazione degli atti di stato civile, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.

Descrizione:

Nell'ufficio dello Stato Civile sono registrati e conservati tutti gli atti formati nel Comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.

Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

L'Ufficiale di Stato Civile inoltre, per tutti i soggetti residenti nel Comune, trascrive gli atti ad essi riferiti formati all'estero o in altro Comune.

Anche i cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere la trascrizione, nel comune dove risiedono, degli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati da parte della competente autorità straniera. Degli atti dall'estero trascritti può essere prodotta copia integrale.

Su ciascun atto iscritto o trascritto l'Ufficiale di Stato Civile riporta le “annotazioni” ovvero delle postille che integrano gli atti già formati riportando eventi verificatisi durante la vita del soggetto cui l'atto si riferisce e che la normativa ritiene significativi.

L'elenco delle annotazioni ammesse da riportare su ciascun tipo di atto è espressamente previsto dal D.P.R. n. 396/2000 che disciplina l'ordinamento dello Stato Civile.

Ciascun cittadino ha la facoltà di richiedere l'eliminazione di eventuali errori materiali o la rettifica degli atti che lo riguardano affinché non ci siano difformità tra il contenuto di questi ultimi e la situazione di fatto.

Si ha correzione del mero errore materiale quando vi è una divergenza tra il contenuto dell’atto e la realtà immediatamente rilevabile dal confronto tra l’atto stesso e la documentazione presentata o acquisita sulla cui base è stato formato. L'errore può essere generato da una semplice svista dell’Ufficiale dello Stato Civile o da inesattezze contenute nella documentazione presentata o acquisita.

La rettificazione si ha invece, in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per la correzione di un errore meramente materiale o quando sia necessario ottenere:

  • la ricostituzione di un atto di Stato Civile andato distrutto o smarrito;

  • la formazione di un atto di Stato Civile omesso;

  • la cancellazione di un atto di Stato Civile indebitamente registrato;

  • l'opposizione al rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.

Modalità della richiesta

Iscrizione e trascrizione atti formati in Comuni italiani e annotazioni:

  • avviene d'ufficio, senza richiesta da parte del cittadino interessato.

Trascrizione atti formati all'estero:

  • se riguardano italiani residenti all'estero, la richiesta di trascrizione perviene al Comune tramite l'autorità consolare italiana nello stato estero dove si è verificato l'evento;

  • se riguarda italiani che si trovavano all'estero, ma hanno mantenuto la residenza in un Comune italiano, la trascrizione può essere richiesta dall'interessato tramite l'autorità consolare oppure presentando apposita istanza verbale o scritta, all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

  • se riguarda cittadini stranieri residenti in Italia, la richiesta può essere fatta dall'interessato in forma verbale o scritta, direttamente all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

Correzione errore materiale:

  • Può aversi su iniziativa dell'Ufficiale dello Stato Civile che provvede d'ufficio o su istanza degli interessati.

Rettificazione di un atto:

  • L'interessato promuove ricorso presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova l’ufficio di Stato Civile depositario dell’atto da rettificare.

Requisiti del richiedente:

La trascrizione può essere richiesta da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o per iscritto anche con trasmissione a mezzo posta, o dalla pubblica autorità (altro Comune o Autorità Consolare).

Documentazione da presentare:

Per la trascrizione degli atti formati all'estero non pervenuti tramite Consolato, l'interessato deve consegnare all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, l'originale dell'atto da trascrivere debitamente tradotto e legalizzato.

Per trascrizione di sentenze straniere di divorzio:

Sentenza emessa da uno Stato membro della UE:

  • apposita certificazione rilasciata dall'Autorità competente dello Stato estero sulla base del disposto dell'art. 39 del Regolamento CE 2201 del 27.11.2003 che non ha bisogno di traduzione né di legalizzazione.

  • Dichiarazione degli interessati di cui ai punti C e D dell'art. 22 del Regolamento CE 2201 del 27.11.2003;

  • Richiesta di trascrizione della sentenza (se non è richiesta verbalmente).

Sentenze emesse nei paesi extra comunitari ed in Danimarca:

  • Richiesta di trascrizione della sentenza se non è richiesta verbalmente.

  • Sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera, tradotta e legalizzata, dalla quale si evinca la data del passaggio in giudicato e la comparizione delle parti o la contumacia di una di esse;

  • Dichiarazione degli interessati di cui ai punti B-E-F dell'art. 64 della Legge 218/1995.

Tempi di rilascio:

Nessuno

Costi:

Sulle istanze di trascrizione pervenute per iscritto deve essere applicata la marca da bollo da €16,00.

A chi rivolgersi

Servizio Demografici

Ufficio Servizio-Demografici
Area Area Servizi al Cittadino
Responsabile Barbara Giorgi
Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II°, n. 53 Piano Terra
Telefono 0587 758429
Fax 0587 758428
Email anagrafe@comune.bientina.pi.it
PEC demografici.bientina@legalmail.it
Personale
Personale
Addetto Telefono Email
(Responsabile) Barbara Giorgi 0587 758430
Graziana Gozzoli 0587 758459
Marco Romboli 0587 758429
reperibilità (solo per denunce di morte - stato civile) 339 2281246
Apertura al pubblico
Apertura al pubblico
Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì 09:00 - 13:00 su appuntamento
Martedì 09:00 - 13:00 15:30 - 17:30
Mercoledì 09:00 - 13:00 su appuntamento
Giovedì 09:00 - 13:00
Venerdì 09:00 - 13:00 su appuntamento
Competenze

Stato Civile:

 

Anagrafe:

 

Ufficio Leva:

Ufficio Elettorale:

 

Polizia Mortuaria:

 

Toponomastica:

 

Banche dati:

Modulistica
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