Gestione delle istanze di rimborso e di rateizzazione

Informazioni relative alla gestione delle varie istanze di rimborso o rateizzazione dei vari tributi comunali

Descrizione:

L’ufficio Tributi accoglie e istruisce i procedimenti aventi ad oggetto richieste di rimborso e rateizzazione dei vari tributi comunali.

Modalità della richiesta

Presentazione domande on-line

Inoltre è possibile presentare le richieste di Rimborso e di Rateizzazione del pagamento dei tributi anche on-line, attraverso il portale del Municipio Virtuale autenticandosi con:

  • CIE (Carta d'Identità Elettronica);
  • SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).
Domanda di Rateizzazione del pagamento tributi Domanda di Rimborso per errato versamento - generica Domanda di Rimborso per errato versamento - IMU

Requisiti del richiedente:

Per debiti di natura tributaria, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell’inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:

a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

b) ai fini della richiesta di rateizzazione a dimostrazione della temporanea ed oggettiva difficoltà dovrà essere presentata idonea autocertificazione e la documentazione necessaria alla valutazione; Si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali, mentre per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell’Ente nonché quelle gestite dall’Agenzia delle Entrate.

c) La ripartizione del pagamento avviene secondo il seguente schema:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 6 rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 max. 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 max. 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 max 36 rate mensili;
- oltre euro 20.001,00 max. 48 rate mensili;

d) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell’istante, così come risultante dalle verifiche e dall’istruttoria esperita ai sensi della precedente lettera a) e b);

e) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;

f) per importi superiori ad euro 20.000,00 l’ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;

g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

h) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione;

i) applicazione degli interessi di rateazione;
l) scadenza delle rate mensili nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione;

E’ competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell’entrata, qualora l’istanza sia presentata prima dell’affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Qualora l’istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all’affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell’entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.

Tempi di rilascio:

Nessuno

Costi:

1. I costi del procedimento di riscossione con applicazione delle procedure privilegiate previste dal titolo II del DPR. 602/1973 sono posti a carico del debitore;

2. In caso di riscossione coattiva, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l’importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore ad euro 100,00;

3. In ogni caso, l’adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto dell’importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore;

4. I costi posti a carico del debitore sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. nonché dei provvedimenti di attuazione della stessa disposizione.

A chi rivolgersi

Servizio Tributi

Ufficio Servizio-Tributi
Area Area Economico Finanziaria
Responsabile Dott. Riccardo Giannoni
Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II°, n. 53 Piano Primo
Telefono 0587 758464
Fax 0587 758428
Email tributi@comune.bientina.pi.it
PEC comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
Personale
Personale
Addetto Telefono Email
(Responsabile) Riccardo Giannoni 0587 758433 ragioneria@comune.bientina.pi.it
Claudia Mariottini 0587 758464 tributi@comune.bientina.pi.it
Katia Banti 0587 758468
Lucia Bartoli 0587 758455
Apertura al pubblico
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Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì 09:00 - 13:00 su appuntamento
Martedì 09:00 - 13:00 15:30 - 17:30
Mercoledì 09:00 - 13:00 su appuntamento
Giovedì 09:00 - 13:00
Venerdì 09:00 - 13:00 su appuntamento
Competenze
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