24 novembre 2020

COVID-19 - D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020

Firmato il D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020 in vigore fino al 24 Novembre 2020

ll Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Invitiamo la cittadinanza a consultare il testo integrale del DPCM e i relativi allegati.

Di seguito, riportiamo come di consueto i punti principali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, SPOSTAMENTI, ASSEMBRAMENTI

  • obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (eccetto i casi in cui, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi).
    • Sono esclusi:
    1. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    2. i bambini di età inferiore ai sei anni;
    3. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
  • fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Oltre alla distanza interpersonale, rimane prioritario mantenere anche l’igiene delle mani;
  • è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio,  di salute e di necessità o per svolgere attività oppure usufruire di servizi non sospesi;
  • può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, di strade, piazze ecc. dove si possano creare assembramenti (fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private). 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

  • nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, è obbligatorio esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
  • le attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 05:00 fino alle 18:00;
  • il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone a tavolo, (salvo che vi siano conviventi);
  • resta attiva la consegna a domicilio e, fino a mezzanotte, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati;
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di distanza fisica di almeno 1 metro;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
  • restano garantiti (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie) i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare;
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, eccetto  quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
  • sospesa l’attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • sospese attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, casinò.

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA

  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, (anche in aree attrezzate o parchi pubblici), purché sia rispettata la distanza di almeno due metri in caso di sport e di almeno un metro per ogni altra attività (salvo per accompagnatori di minori o di persone non autosufficienti);
  • oltre alle attività di palestre e piscine, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra svolti in luoghi pubblici e privati; restano consentiticompetizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale  dal CONI e dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali od organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati all'aperto senza la presenza di pubblico;
  • lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

SPETTACOLI E ATTIVITÀ CULTURALI

  • sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi, anche all'aperto; 
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e simili;
  • restano aperti musei ed altri istituti e luoghi di cultura. A condizione che si garantisca una fruizione contingentata e si mantenga la distanza di almeno un metro.

SCUOLA

L’attività didattica di infanzia, elementari e medie si svolge in presenza.

Le superiori adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata (per una quota pari almeno al 75% delle attività), modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni (anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani) e disponendo che l'ingresso non avvenga prima delle ore 09:00.

FESTE E CERIMONIE

  • vietate feste in luoghi aperti e chiusi, anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose;
  • vietate sagre, fiere ed eventi analoghi;
  • con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica.

CONVEGNI, CONGRESSI, RIUNIONI

  • sospesi i congressi, i convegni e gli altri eventi, eccetto quelli che si svolgono in modalità a distanza;
  • nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza;
  • fortemente raccomandato svolgere a distanza anche le riunioni private.

PARCHI, VILLE, GIARDINI - PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

  • l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida;
  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti.

LUOGHI DI CULTO

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli. L’accesso ai luoghi di culto deve essere contingentato e deve essere garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

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