Di seguito le disposizioni valide dal 12 marzo al 25 Marzo 2020, salvo l’emanazione di diversi o ulteriori provvedimenti o precisazioni del Governo.
ATTENZIONE con l’entrata in vigore del nuovo D.P.C.M. cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 per cui:
NOVITA’ STOP
Sono SOSPESE le attività:
- COMMERCIALI AL DETTAGLIO, quindi ANCHE CENTRI COMMERCIALI, ESERCIZI DI VICINATO, MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE salvo quelle di seguito consentite;
- MERCATI, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; quindi potranno svolgere l’attività solo i posteggi alimentari;
- SERVIZI DI RISTORAZIONE fra cui BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE, possono svolgere solo consegna a domicilio;
- ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA, TRA CUI, PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI.
E’ CONFERMATO lo STOP per:
- SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI di QUALSIASI NATURA compresi quelli CINEMATOGRAFICI E TEATRALI, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- MUSEI E ISTITUTI DEI LUOGHI DELLA CULTURA, biblioteche e archivi,aree e parchi archeologici, complessi monumentali, baby parking, centro giochi, ludoteche. Per le biblioteche sospensione anche dei servizi di prestito;
- PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI (fatta eccezione per l'erogazione delleprestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE COMPRESE QUELLE FUNEBRI. I luoghi di culto possono rimanere aperti purché adottino misure che evitano assembramenti e assicurino la distanza interpersonale di almeno un metro.
IMPIANTI SPORTIVI E COMPETIZIONI E SPORTIVE
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico azionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali
È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
ATTIVITA’ CONSENTITE, purchè sia garantita la DISTANZA di sicurezza interpersonale di 1 metro
ATTIVITA’ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ all’interno di:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Nei CENTRI COMMERCIALI è consentito l’esercizio delle vendita dei generi alimentari e di prima necessità purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività
- EDICOLE – TABACCAI-FARMACIE E PARAFARMACIE
E’ CONSENTITO AGLI ESERCIZI DI VICINATO, MEDIE E GRANDE DISTRIBUZIONE, ANCHE ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI di esercitare le seguenti attività definite dalla normativa come vendita di generi alimentari e di prima necessità:
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
E’ CONSENTITO
- MENSE E CATERING continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO purchè siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto.
- ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (bar e ristoranti) posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali PURCHE’ SIA GARANTITA la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- LAVANDERIA E PULITURA DI ARTICOLI TESSILI E PELLICCIA
- LAVANDERIE INDUSTRIALI
- LAVANDERIE, TINTORIE
- SERVIZI DI POMPE FUNEBRI E ATTIVITA’ CONNESSE
- SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI
- ATTIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO – ZOOTECNICO-TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
- ATTIVITA’ PRODUTTIVE, con la raccomandazione di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.