12 marzo 2020

Nuove Disposizioni su misure urgenti in materia di contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 - DPCM 11 MARZO 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il D.P.C.M 11 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Di seguito le disposizioni valide dal 12 marzo al 25 Marzo 2020, salvo l’emanazione di diversi o ulteriori provvedimenti o precisazioni del Governo.

ATTENZIONE con l’entrata in vigore del nuovo D.P.C.M. cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 per cui:

NOVITA’ STOP

Sono SOSPESE le attività:

  • COMMERCIALI AL DETTAGLIO, quindi ANCHE CENTRI COMMERCIALI, ESERCIZI DI VICINATO, MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE salvo quelle di seguito consentite;
  • MERCATI, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; quindi potranno svolgere l’attività solo i posteggi alimentari;
  • SERVIZI DI RISTORAZIONE fra cui BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE, possono svolgere solo consegna a domicilio;
  • ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA, TRA CUI, PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI.

 

E’ CONFERMATO lo STOP per:

  • SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI di QUALSIASI NATURA compresi quelli CINEMATOGRAFICI E TEATRALI, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
  • MUSEI E ISTITUTI DEI LUOGHI DELLA CULTURA, biblioteche e archivi,aree e parchi archeologici, complessi monumentali, baby parking, centro giochi, ludoteche. Per le biblioteche sospensione anche dei servizi di prestito;
  • PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI (fatta eccezione per l'erogazione delleprestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE COMPRESE QUELLE FUNEBRI. I luoghi di culto possono rimanere aperti purché adottino misure che evitano assembramenti e assicurino la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

IMPIANTI SPORTIVI E COMPETIZIONI E SPORTIVE

 -   Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico azionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali

È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

-    Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

 

ATTIVITA’ CONSENTITE, purchè sia garantita la DISTANZA di sicurezza interpersonale di 1 metro

 

ATTIVITA’ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ all’interno di:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Nei CENTRI COMMERCIALI è consentito l’esercizio delle vendita dei generi alimentari e di prima necessità purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività
  • EDICOLE – TABACCAI-FARMACIE E PARAFARMACIE

 

E’ CONSENTITO AGLI ESERCIZI DI VICINATO, MEDIE E GRANDE DISTRIBUZIONE, ANCHE ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI di esercitare le seguenti attività definite dalla normativa come vendita di generi alimentari e di prima necessità:

  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

E’ CONSENTITO

  • MENSE E CATERING continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO purchè siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto.
  • ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (bar e ristoranti) posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali PURCHE’ SIA GARANTITA la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • LAVANDERIA E PULITURA DI ARTICOLI TESSILI E PELLICCIA
  • LAVANDERIE INDUSTRIALI
  • LAVANDERIE, TINTORIE
  • SERVIZI DI POMPE FUNEBRI E ATTIVITA’ CONNESSE
  • SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI
  • ATTIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO – ZOOTECNICO-TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • ATTIVITA’ PRODUTTIVE, con la raccomandazione di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni

 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Documentazione
Documentazione
  PDF327,8K DPCM 11 marzo 2020.pdf

  PDF150,8K Avviso - Nuove disposizioni.pdf

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