31 ottobre 2020

COVID-19 - Ordinanza Regionale del 28 Ottobre 2020

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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.100, del 30 Ottobre 2020 -Disposizioni in merito alle misure di sicurezza e ingressi negli esercizi commerciali a sede fissa, e misure ulteriori per i centri commerciali di dimensioni medie e grandi

Al seguente link, è possibile consultare il testo dell’Ordinanza

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269492&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020

Al seguente link, è possibile consultare l’Allegato 1 con le disposizioni nel dettaglio

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269493&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020-Allegato-1

Queste le novità:

Disposizioni comuni a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa

  • Obbligo di indossare la mascherina protettiva (che copra naso e bocca), igienizzare le mani, mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro (anche se è consigliato mantenere una distanza di almeno 1,8 m).
  • Vietato sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti.
  • Negli esercizi a prevalenza alimentare (nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli) l’ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
  • All’ingresso  deve essere esposto un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, applicando un parametro massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita. Devono essere utilizzati sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione.
  • Ove possibile, devono inoltre essere differenziati i percorsi di entrata e di uscita e all’interno dell’esercizio, qualora non sussistano le condizioni per mantenere il distanziamento, devono essere segnalate le direzioni di percorrenza.
  • All’ingresso sono posizionati dispenser per igienizzare le mani ed è installata apposita cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza da osservare all’interno dell’esercizio.
  • È inoltre vietato accedere all’esercizio commerciale in caso di sintomatologia febbrile (temperatura superiore a 37, 5 °C).
  • Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devono essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.
  • Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola e avere a disposizione gel igienizzante. Occorre favorire modalità di pagamento elettroniche.

Disposizioni ulteriori per le medie e grandi strutture di vendita

  • Alll’ingresso sono posizionati rilevatori di temperatura corporea.
  • Nei centri commerciali, il rilevatore di temperatura potrà essere posto all’ingresso del centro stesso. Se la media o grande struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale. Se la media o grande struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, il rilevatore di temperatura potrà essere posto all’ingresso del centro stesso.
  • Sono tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all’interno dei parcheggi, soprattutto se interrati.
  • Qualora per l’accesso a singoli esercizi commerciali sia prevedibile la formazione di file, dovrà essere indicata con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno 1 metro. La stessa segnaletica dovrà essere indicata anche in rampe o scale mobili.
  • Dovranno inoltre essere previsti ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli. Qualora non fosse possibile prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare, in modo da gestire ordinatamente il movimento delle persone lungo le gallerie.
  • La valutazione dell’indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l’accesso ai servizi igienici e agli ascensori, comunicando all’esterno la capienza massima e, all’ingresso o nelle adiacenze, devono essere collocati dispenser per l’igienizzazione delle mani. La distanza interpersonale di almeno un metro deve essere assicurata anche per le eventuali file di accesso alle cabine di prova della merce.
  • Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione. L’uso di panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi per mantenere il distanziamento
  • All’interno dell’esercizio, apposito personale vigila sul rispetto da parte dei clienti delle disposizioni indicate nei punti precedenti
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