01 febbraio 2020

NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19

Di seguono vengono riportate le disposizioni contenute nel DPCM 8 Marzo 2020 che valgono anche per il nostro Comune.

Si informano i cittadini che già dal pomeriggio dell'8 Marzo verranno effettuati da parte degli organi competenti i controlli previsti.

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni del DPCM 8/03/2020 comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 650 del Codice  penale, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Le disposizioni e la loro specificazione possono variare in base all'evolversi della situazione. In tal caso, ne verrà data tempestiva comunicazione.

FINO AL 3 APRILE:

SPOSTAMENTI: Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

ANZIANI E PERSONE FRAGILI: È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

PER CHI AVVERTE SINTOMI RICONDUCIBILI AL CORONAVIRUS: Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante.

EVENTI E SPETTACOLI: Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

LUOGHI DI AGGREGAZIONE: Sono sospese le attività di pub, discoteche e assimilati, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale di ballo, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

LUOGHI DI CULTURA: È sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché di biblioteche e archivi.

BAR E RISTORANTI: Per bar e ristoranti, l’attività deve essere svolta facendo rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

ESERCIZI COMMERCIALI:Per gli altri esercizi commerciali, sia all'aperto che al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

SPORT: EVENTI E COMPETIZIONI DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA: Diverse le misure da adottare a seconda che si tratti di attività sportiva di base o di attività sportive svolte a livello agonistico.

L’esercizio delle attività sportive di base svolte all’aperto oppure all’interno di palestre e centri sportivi, è ammessa a condizione che sia possibile garantire tra le persone una distanza interpersonale di sicurezza pari ad un metro. Quindi ogni attività sportiva di base relativa a sport di squadra o di contatto deve essere sospesa poiché non potrebbe essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra gli atleti. La distanza sopra richiamata deve essere garantita anche all’interno di spogliatoi e locali aperti all’uso comune.

Lo svolgimento delle competizioni sportive nonché l’allenamento degli atleti agonisti è consentito all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto ma senza la presenza di pubblico. IN TALI CASI LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE SONO OBBLIGATE, A MEZZO DI PROPRIO PERSONALE MEDICO AD EFFETTUARE CONTROLLI IDONEI A CONTENERE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS TRA GLI ALTETI, I TECNICI, I DIRIGENTI E TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI CHE VI PARTECIPANO. Quindi possono continuare a svolgere attività sportive a porte chiuse, solo le associazioni o società sportive che abbiano a disposizione del proprio organico personale medico in grado di effettuare controlli e predisporre indicazioni operative da adottarsi per il contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19.

Alla luce di quanto sopra detto è necessario sospendere tutti gli eventi e le manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina svolte in ogni luogo sia pubblico che privato, per ogni tipo di sport di base in cui NON sia possibile adottare modelli organizzativi di svolgimento dell’attività tali da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per tutte le persone coinvolte nell’attività stessa.

Informazioni più dettagliate sono state fornite direttamente ai gestori degli impianti.

ACCESSI RESIDENZE SANITARIE (RSA): L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Per quanto riguardo le RSA presenti sul territorio la si raccomanda ai parenti di limitare le visite ai casi strettamente necessari per la tutela della salute dei propri familiari.

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE: L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

AZIENDE E LUOGHI DI LAVORO: I datori di lavoro sono invitati a disporre, per quanto possibile, la fruizione di periodi di ferie o congedo ordinario ai propri dipendenti, favorendo attività di smart working.

LUDOTECHE, CENTRI GIOCO, BABY PARKING: Restano chiusi. FINO AL 15 MARZO

SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA’ DIDATTICHE: Si conferma la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma restando in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
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