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Servizi Demografici

Responsabile del Servizio: Barbara Giorgi



Dove rivolgersi:

 •
Sede Municipale: P.za Vittorio Emanuele II° n. 53 - piano terra (a destra dell'entrata)

Orario:

 
• dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 13:00
 • Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00
 • Sabato dalle 9:00 alle 12:00

Contatti:

 
• tel. 0587 758430 oppure 0587 758429
 • fax 0587 758425
 • mail: anagrafe@comune.bientina.pi.it

 

Ufficio Anagrafe

“CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE"... CAMBIANO LE REGOLE

L’art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche concernenti:

• trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
• costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
• cambiamento di abitazione.

Le dichiarazioni anagrafiche sopra richiamate dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e dovranno essere inoltrate, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, all’Ufficio Anagrafe, con le seguenti modalità:

• attraverso lo sportello anagrafico del Comune
• con lettera raccomandata indirizzata al Comune di Bientina - Ufficio Anagrafe
• per fax, al seguente numero: 0587 - 758425
• per via telematica, al seguente indirizzo: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

In particolare la trasmissione per via telematica è consentita a una delle seguenti condizioni:

• che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
• che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
• che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
• che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Le innovazioni per il cittadino sono:

• la possibilità di ottenere i certificati di residenza e di stato di famiglia e altri documenti di anagrafe dal terzo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione: ciò vale per la prima iscrizione anagrafica e per i cambi di abitazione all’interno dello stesso Comune;
• la possibilità di ottenere i soli certificati di residenza e di stato di famiglia, limitatamente alle informazioni dichiarate, dal terzo giorno della presentazione della dichiarazione, mentre tutti gli altri documenti di anagrafe potranno essere ottenuti dall’ottavo giorno dalla data di dichiarazione resa: ciò vale per le iscrizioni di cittadini provenienti da altri Comuni.

Accertamenti:

Il Comune, a seguito della dichiarazione resa di variazione anagrafica, dispone, entro 45 giorni dalla data di ricezione, gli accertamenti che, in caso di esito negativo (cioè di non conformità con la dichiarazione resa) comportano conseguenze diverse rispetto alle regole sinora praticate.

In primo luogo avviene la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione resa.

In secondo luogo, la dichiarazione non veritiera acquista rilievo penale e viene segnalata alla polizia giudiziaria e alle autorità di pubblica sicurezza (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).

Viene, inoltre, ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Qualora entro il termine dei 45 giorni previsti per gli accertamenti non vengano comunicati dal Comune al cittadino eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti ai sensi dall’art. 10-bis e 20 della legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto esistente alla data della data di dichiarazione. Opera cioè il "silenzio-assenso".
Qualora, invece, a seguito degli accertamenti svolti, l’ufficiale di anagrafe provveda alla comunicazione al cittadino di requisiti mancanti o di accertamenti negativi emersi, l’interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del Comune interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni.

Nota bene:

• dalla circolare ministeriale è prevista anche la possibilità che la dichiarazione sia inviata con firma autografa tramite posta elettronica semplice, ma tale modalità non viene da noi consigliata a motivo della possibile dispersione del messaggio (es. arrivo come spam).
• in tutti i casi sopra elencati è necessario che le dichiarazioni siano corredate dei documenti di riconoscimento del dichiarante e di eventuali componenti il nucleo familiare. Qualora si proceda per via telematica, dichiarazioni e documenti di riconoscimento dovranno essere scansionati e trasmessi con il messaggio di posta elettronica.

DOVE INOLTRARE LE DICHIARAZIONI

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO COMUNALE:

presso i Servizi Demografici
Piazza Vittorio Emanuele II - piano terra del palazzo comunale
orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 13:00
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00
Sabato dalle 9:00 alle 12:00

PRESENTAZIONE TRAMITE:

RACCOMANDATA

FAX

VIA TELEMATICA

 

Comune di Bientina

Servizi Demografici

Piazza Vittorio Emanuele II, 53

56031 Bientina (Pi)

 

0587 758425

 

PEC:

comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

 

posta elettronica semplice:

anagrafe@comune.bientina.pi.it

 


Inoltre è opportuno nel contempo dare comunicazione all'ufficio postale di precedente residenza per il dirottamento della corrispondenza al nuovo indirizzo ed agli uffici tributari del precedente Comune di iscrizione anagrafica per la disattivazione dei servizi (smaltimento rifiuti, allacciamento acquedotto) qualora il precedente domicilio non sia più nella disponibilità dell'utente.
Nel frattempo è bene che il nuovo residente regolarizzi anche la denuncia per lo smaltimento dei rifiuti presso l'ufficio Geofor ed il contratto per la somministrazione dell'acqua presso l'azienda Cerbaie di Pontedera (numero verde 800 296425).
  
 
dichiarazione di residenza in formato word - 98.5 KB
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modulo per la dichiarazione di residenza
 
cancellazione per l'estero in formato word - 62.0 KB
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modulo per la dichiarazione di trasferimento all'estero
 
allegato A - documenti cittadini stranieri in formato pdf - 77.4 KB
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documentazione necessaria per cittadini stranieri
 
allegato B - documenti cittadini comunitari in formato pdf - 157.1 KB
157.1 KB
 
documentazione necessaria per i cittadini comunitari
 

Ufficio dello Stato Civile

(Nascita, Matrimonio, Morte, Cittadinanza)

Dichiarazione di Nascita

La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori (qualora siano coniugati tra di loro), da un loro procuratore speciale o dal medico o dall'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto.

Può essere resa nel Comune di nascita del bambino oppure nel Comune di residenza dei genitori (in quello della madre se i genitori risiedono in comuni diversi). Essa deve essere fatta entro 10 giorni dal parto.

Può essere resa anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto (in questo caso entro 3 giorni dalla nascita).

Qualora i genitori non siano coniugati tra di loro, è necessaria la presenza di entrambi, salvo che uno dei genitori non voglia essere menzionato nell'atto di nascita del figlio naturale.

Documenti richiesti:

 •
Documento di riconoscimento di chi fa la denuncia (per i cittadini stranieri il passaporto e il documento di soggiorno, permesso o carta di soggiorno);
 •
Codice fiscale di entrambi i genitori;
 • Attestazione di avvenuta nascita rilasciata dalla A.S.L. ovvero dall'ostetrica o da chi abbia assistito al parto.

La stesura dell'atto richiede circa mezz'ora di tempo, al termine del quale verrà rilasciata la certificazione dell'avvenuta denuncia di nascita e dell'iscrizione anagrafica. Sarà compito dei genitori provvedere a richiedere l'iscrizione del figlio al Servizio Sanitario Nazionale recandosi presso il Distretto Socio Sanitario A.S.L. N. 5 Zona Valdera di Bientina, via Pacini 92, e rilascio del tesserino sanitario.

Pubblicazioni di Matrimonio

Per potersi sposare è necessario richiedere le "Pubblicazioni di Matrimonio".

Cosa fare per ottenerle:

La pubblicazione va richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove uno dei fidanzati ha la residenza anagrafica. Consiste nella redazione di un apposito verbale e nell'affissione di un avviso nella bacheca esterna al Municipio, posta sul lato di accesso al Palazzo Municipale, sotto le logge comunali, per la durata di 8 giorni. Dopo tre giorni dal termine della pubblicazione verrà rilasciato un apposito certificato o nulla osta al matrimonio da consegnare alle autorità religiose. La pubblicazione va ripetuta anche nel Comune di residenza dell'altro nubendo.

Documenti richiesti:

 •
Tante marche da bollo da € 14,62 quanti sono gli avvisi da pubblicare (in genere due);
 • Richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco (solo per matrimoni concordatari, cioè celebrati secondo il rito cattolico);
 • Coloro che non hanno compiuto i 18 anni devono presentare un'autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal competente Tribunale per i Minorenni, con sede in Pisa;
 • Per gli stranieri, nati all'estero, vengono richiesti: l'atto di nascita legalizzato e tradotto in italiano ed il Nulla Osta rilasciato, ai sensi dell'art. 116 del C. C. dalle Autorità competenti del proprio Paese;
 • Se lo straniero non comprende la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete al momento della pubblicazione.

Matrimonio Civile


Viene celebrato dal Sindaco, o da un suo delegato, quale Ufficiale di Stato Civile, presso la Sede Municipale (sala del Sindaco o Sala Consiliare nel caso di numerosi invitati). Eventuali limitati e sobri addobbi floreali sono a carico degli interessati.

I non residenti devono esibire la delega rilasciata dal Sindaco del Comune che ha eseguito le Pubblicazioni di Matrimonio (vedi).

Cosa fare per ottenerlo:

 •
Prendere appuntamento con il Sindaco per concordare data e ora della celebrazione del matrimonio;
 •
Comunicare all'ufficio di Stato Civile le generalità dei testimoni e il regime patrimoniale scelto, almeno il giorno prima dell'evento.

Per regime patrimoniale si intende o la comunione dei beni (tutti i beni acquistati dopo il matrimonio sono di proprietà di entrambi gli sposi al 50%, salvo i beni strumentali per l'esercizio d'impresa) o la separazione dei beni (tutti i beni acquistati dopo il matrimonio sono di chi se li intesta). Ovviamente se uno in regime di comunione dei beni rinuncia alla sua quota davanti ad un notaio la proprietà dell'altro coniuge diventa intera e così pure, in regime di separazione patrimoniale, la proprietà diventa di entrami i coniugi se entrambi acquistano il bene.

Matrimonio Religioso


I matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto cattolico o di altri riti riconosciuti dallo Stato produce gli stessi effetti del matrimonio civile, purchè siano eseguite le Pubblicazioni alla Casa Comunale (vedi) e l'atto sia trascritto nei Registri di Stato Civile. La Pubblicazione deve essere richiesta dagli interessati con congruo anticipo rispetto alla celebrazione, mentre alla trasmissione dell'atto di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile per la sua trascrizione provvede direttamente il celebrante.

Dichiarazione di Morte


Deve essere resa all'ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso, entro ventiquattro ore dal decesso stesso, dal convivente o da uno dei parenti o da persona da loro delegata o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte avviene in un ospedale o altro istituto è il direttore dell'istituto o un suo delegato che deve trasmettere la notizia della morte.

Quali sono gli adempimenti richiesti:


Recarsi all'ufficio di Stato Civile, con i documenti rilasciati dal medico necroscopo e dal medico curante (certificati di morte e scheda ISTAT). All'atto della dichiarazione si deve comunicare il luogo, il giorno e l'ora della morte, le generalità del defunto, l'età, il luogo di nascita, la cittadinanza, la professione e la residenza del defunto, le generalità del coniuge e dei genitori.

Cremazione


L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata in uno dei seguenti casi:

 • Espressa volontà del defunto di essere cremato contenuta nel testamento;
 • Iscrizione del defunto ad associazione che abbia, come finalità, la cremazione degli associati;
 • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi) nella quale il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, dichiari che il defunto aveva espresso, in vita, la volontà di essere cremato.

Nei casi di morte violenta (es. incidente) la cremazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale).

Cosa fare per ottenerla:


Domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, nella quale il coniuge o, in mancanza, tutti i figli del defunto o entrambi i genitori chiedono di poter procedere alla cremazione del defunto.
 

Certificazione e Documenti

Carta d'Identità

È un documento di identità che viene rilasciato ai soggetti residenti nel Comune, valido per l'espatrio nei Paesi della Comunità Europea ed in altri convenzionati con l'Italia.
L’art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ha modificato l’art. 3 del T.U.L.P.S., (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), eliminando il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, prima fissato in anni quindici, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza nel Comune. Ai non residenti, per gravi e comprovati motivi, la carta d’identità è rilasciata previa nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ufficio.

La carta d'identità ha validità temporale diversa a secondo dell’età del richiedente, come sotto indicato, e può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza:

a) anni tre se rilasciata ai minori di anni tre;
b) anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
c) anni dieci per i maggiori di età.

La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio, occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.

Per il minore di anni quattordici l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E’ opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità, oppure far apporre dall'ufficio anagrafe tali dati sulla carta di identità stessa.

Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Cosa fare per ottenerla:

Recarsi di persona all'ufficio, con 2 foto tessera.

I minori di anni 18 devono essere accompagnati da entrambi i genitori (muniti di documento di identità valido), per il rilascio della necessaria autorizzazione.
In caso di rinnovo è necessario consegnare all'ufficio la carta di identità scaduta.
In caso di smarrimento occorre esibire o rendere apposita dichiarazione prima di ottenere il duplicato.
In caso di furto è necessario esibire l'originale della denuncia di furto fatta presso le Autorità di Pubblica Sicurezza.

La carta di identità costa € 5,42 per rimborso di diritti (€ 5,16 diritti carta identità, € 0,26 diritti di segreteria)

In caso di smarrimento o deterioramento l'importo da pagare è di € 10,58 (€. 10,32 diritti carta di identità, € 0,26 diritti di segreteria).

Passaporto

Il passaporto è un documento di identità rilasciato dalla Questura competente nel territorio, valido per l'espatrio in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano.

E' indispensabile per i Paesi non facenti parte della Comunità Europea.

A seguito della conversione in legge del D.L. 135/2009, a partire dal 25/11/2009, non sarà più possibile iscrivere i minori sul passaporto dei genitori, tutore o altra persona delegata ad accompagnarli.

Le nuove regole a livello comunitario prevedono che i minori siano muniti di passaporto individuale.

La validità temporale del passaporto è differenziata ain base all'età:

- minori di 3 anni: validità TRIENNALE
- dai 3 ai 18 anni: validità QUINQUENNALE
- maggiori di 18 anni: validità DECENNALE

Nel corso della sua validità, quando si debba usarlo per espatriare, è necessario applicare sul passaporto  una marca CC.GG. per atti amministrativi (attualmente € 40,29); questa marca ha validità un anno dalla data di rilascio del passaporto e successive ricorrenze (e non per un anno civile da gennaio a dicembre). Ad esempio, se un passaporto è stato rilasciato il 10 marzo 2000, la marca avrà validità di un anno fino alla ricorrenza del 10 marzo.

Cosa fare per ottenerlo:

Domanda in carta semplice indirizzata alla Questura di Pisa, su modello prestampato fornito dal Comune, compilato in ogni sua parte, unitamente a due foto tessera ed all'attestazione postale del versamento di € 42,50 sul conto corrente postale n. 67422808 intestato a "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro" con la causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico".

In caso di rinnovo è necessario allegare il passaporto scaduto.

Presso l'ufficio Servizi Demografici è disponibile un foglio informativo con l'indicazione dei documenti che devono essere prodotti caso per caso, e che vanno allegati alla domanda per il rilascio del passaporto.

Il documento andrà poi consegnato dagli interessati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera o personalmente o tramite incaricato o tramite il servizio postale per raccomandata.

Il rilascio del passaporto richiede qualche giorno, per cui è sempre opportuno produrre domanda per tempo, quando si ha in programma un viaggio all'estero.

Criteri generali di validità dei certificati e documenti

In base all'art. 2 della legge 127/97 "Bassanini", i certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a cambiamenti (come nascita, morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. I rimanenti certificati hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. I certificati anagrafici e di stato civile e gli estratti sono ammessi dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli esercenti pubblici servizi anche oltre i termini di validità se l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

L'art. 2 della legge 24/11/2000, n. 340 "Legge di semplificazione 1999" ha esteso gli strumenti di semplificazione in materia di dichiarazioni sostitutive della legge 15/68 e 127/97 anche nei rapporti tra privati che vi consentano.

Occorre porre la massima attenzione perché le dichiarazioni false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68.

Certificati Anagrafici (residenza, stato di famiglia)
Certificati di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, stato civile)

Tutti questi certificati possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 15/68 e dell'art. 1 del D.P.R. 403/98.

Tale "autocertificazione" può essere redatta in carta semplice, su un foglio bianco anche a mano riportando le proprie generalità, codice fiscale, la formula "a conoscenza che le false dichiarazioni sono punite penalmente dalla legge e comportano il beneficio per cui è prodotta l'autocertificazione", la dichiarazione, la data, il luogo e la propria firma, oppure può essere resa tramite appositi moduli messi a disposizione delle varie amministrazioni.

I certificati di residenza e stato famiglia possono essere chiesti (in bollo da € 14,62) anche a chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 "Regolamento Anagrafico".

Cosa fare per ottenerlo:

 • Utilizzare l'apposito servizio on line su internet "autocertificazioni" del Comune di Bientina che rende disponibili i dati anagrafici previo accesso con la propria parola d'ordine fornita dal Comune. Stampare la pagina internet e sottoscriverla.
 • Scaricare dal sito internet del Comune di Bientina l'apposito modulo in bianco e compilarlo ove serve e sottoscriverlo. (autocertificazione libera)
 • Recarsi di persona presso l'ufficio Demografico del Comune di residenza, richiedendo il relativo certificato in bollo da € 14,62, salvo limitati casi in cui l'uso per cui è richiesto ne preveda l'esenzione per legge. E possibile consultare l'informativa relativa alla richiesta di certificazioni anagrafiche. (informativa)

Certificazioni Storiche Anagrafiche


Le certificazioni storiche sono rilasciate dall'ufficio demografico.

Anche le certificazioni storiche possono essere sostituite dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 e del D.P.R. 403/98.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione


Secondo quanto stabilisce l'art. 3 della legge 127/97, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento validi, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

In base all'art. 2 della legge n. 15/68 e all'art. 1 del D.P.R. 403/98 possono essere provate con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, redatte sia su un foglio comune oppure tramite apposito modulo:

 • la data e il luogo di nascita;
 • la residenza;
 • la cittadinanza;
 • il godimento dei diritti politici;
 • lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia;
 • l'esistenza in vita;
 • la nascita del figlio;
 • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
 • la posizione agli effetti degli obblighi militari;
 • il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti, il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica;
 • la situazione reddituale ed economica, il numero di codice fiscale, di partita IVA e qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria relativo all'interessato;
 • lo stato di disoccupazione, di pensionato di studente o di casalinga;
 • la qualità di legale rappresentante, di tutore, di curatore, ecc.;
 • l'iscrizione presso associazioni o altre formazioni sociali;
 • il non aver riportato condanne penali; la qualità di vivenza a carico;
 • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Allo stesso modo, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva tutti i certificati, estratti ed attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e all'università, quelli che devono essere presentati alla Motorizzazione Civile e a qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione e anche a privati esercenti un pubblico servizio (ad. es. Poste, Telecom, Omnitel, Ferrovie, ecc.) nonché i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza.

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio


Cosa fare per ottenerlo:

L'interessato deve recarsi presso l'ufficio, munito di un documento di identità personale valido e sottoscrivere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale, il quale è tenuto, solo nei casi previsti, ad autenticare la firma del dichiarante.

(N.B. Sono escluse le dichiarazioni di carattere contrattuale, cioè di carattere "volitivo" e costitutivi di diritti reali, ad es. "dichiaro di acquistare …" poiché sono ammesse solo le dichiarazioni di conoscenza "es. dichiaro essere vero e notorio che ho acquistato…").

Dal 28 febbraio 1999 il dichiarante non è più obbligato a rendere e sottoscrivere la dichiarazione davanti ad un pubblico ufficiale, purchè alleghi alla dichiarazione stessa una fotocopia di un documento di identità valido.

Autenticazioni di copie di atti


L'Ufficio provvede, su richiesta dell'interessato, all'autenticazione di atti, esclusi i contratti e gli atti negoziali tra privati e la documentazione dell'Autorità Giudiziaria.

Cosa fare per ottenerlo:

Recarsi all'ufficio con l'originale dell'atto e le copie dello stesso che si desiderano autenticare. La copia autenticata dell'atto va in bollo oppure in carta libera a seconda degli usi cui è destinato. E' richiesto, in ogni caso, il pagamento dei diritti di segreteria.

Dal 28 febbraio 1999, per la partecipazione a pubblici concorsi, la copia autenticata dei titoli può essere sostituita da una copia semplice accompagnata dalla dichiarazione che la stessa è conforme all'originale e dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

Legalizzazioni di foto per il rilascio/rinnovo della patente di guida


L'Ufficio provvede, su richiesta dell'interessato, alla legalizzazione di foto.

Cosa fare per ottenerlo:


L'interessato deve recarsi all'ufficio munito di un documento di identità e delle foto da legalizzare.
 
 

Ufficio Elettorale

(Sottoscrizioni di referendum, Iscrizione nelle liste elettorali, tessera elettorale, presidenti di seggio, segretari di seggio, scrutatori)

Certificati di iscrizione alle liste elettorali

L'Ufficio rilascia solo certificazioni individuali, su richiesta degli interessati, per assunzioni presso la Pubblica Amministrazione ed iscrizioni ad ordini professionali.

A corredo di procedimenti elettorali (sottoscrizione di liste di candidati, accettazione di candidature, sottoscrizione di proposte di legge o di referendum) l'ufficio rilascia certificazioni singole o cumulative agli interessati o aventi titolo legittimo.

Le certificazioni elettorali non possono essere autocertificate o trasmesse in modo telematico e per fax, giusto parere n. 1232/2000 del Consiglio di Stato - Sezione 1 del 13/12/2000 che ha negato l'applicabilità in materia elettorale degli art. 2 e 3 della legge 15.05.1997 n. 127.

Cosa fare per ottenerlo:

Recarsi di persona o tramite delegato nell'ufficio, richiedendo il relativo certificato.

Elenco iscritti nelle liste elettorali

Per legge può essere rilasciato esclusivamente per uso elettorale.

Cosa fare per ottenerlo:

Presentare domanda scritta in carta semplice, indirizzata al Sindaco, specificando i propri dati anagrafici e i motivi della richiesta (che, per poter essere accolta, deve essere collegata ad usi elettorali).

Sottoscrizione di Referendum o Proposte di legge di iniziativa popolare

Presso l'Ufficio Elettorale si raccolgono le sottoscrizioni dei cittadini per le richieste di referendum, anche comunale, o per le proposte di legge di iniziativa popolare, nei periodi stabiliti dai relativi Comitati promotori.

Per sottoscrivere i moduli occorre presentarsi all'Ufficio Elettorale presso l'Anagrafe negli orari di apertura al pubblico, muniti di un documento di identità.

Liste elettorali: Iscrizione e cancellazione

L'iscrizione dei cittadini aventi i requisiti per essere elettori viene fatta d'ufficio, nei casi stabiliti dalla legge (maggiore età, cittadinanza italiana, residenza in un Comune della Repubblica, assenza di cause ostative). La cancellazione degli elettori che hanno perso i requisiti viene fatta d'ufficio, in occasione delle revisioni periodiche o concomitanti con una consultazione elettorale, nei casi stabiliti dalla legge. La sospensione di un elettore dalle liste elettorali viene disposta in seguito a sentenza di fallimento, dopo che il Tribunale competente ha trasmesso al Comune copia della sentenza.

Sospensione dei diritti politici attivi e passivi

La sospensione dura 5 anni a partire dalla data della sentenza. In tale periodo l'interessato non ha diritto al voto e, se iscritto, viene sospeso anche dagli Albi dei Presidenti e/o degli Scrutatori. Al termine dei 5 anni il cittadino riacquista la capacità elettorale e viene reiscritto d'ufficio nelle liste elettorali.
 

Ufficio Leva Militare

Benefici di Leva

I Benefici di leva sono:

 • Riforma senza visita
 • Esonero dal servizio militare
 • Dispensa dal compimento del servizio militare
 • Rinvio del servizio militare

Per maggiori informazioni sui casi per i quali sono riconosciuti la riforma, l'esonero o la dispensa dal servizio militare, le modalità ed i termini per ottenerli, ci si può rivolgere all'Ufficio Leva, presso i Servizi Demografici del Comune.

Rinvio del servizio di leva

Per studenti della scuola media superiore: può essere richiesto, per un massimo di tre volte da studenti che frequentano istituti statali o legalmente riconosciuti, di età inferiore ai 22 anni.

Cosa fare per ottenerlo:

La domanda, in carta semplice, deve essere presentata personalmente o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio leva del distretto militare competente entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si chiede il beneficio, allegando il certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o la certificazione sostitutiva.

Per studenti universitari

Viene concesso agli studenti che frequentano università statali o legalmente riconosciute e che non abbiano già usufruito per tre volte del beneficio del ritardo durante la frequenza della scuola media superiore.

La concessione del beneficio è subordinata alla dimostrazione dell'iscrizione ad un corso universitario o al superamento di un certo numero di esami, diverso per ogni successiva richiesta.

Cosa fare per ottenerlo:

La domanda, in carta semplice, deve essere presentata personalmente o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio leva del distretto militare competente entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, per gli iscritti al primo anno, ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo per gli iscritti agli anni successivi, allegando rispettivamente il certificato di iscrizione o il certificato comprovante gli esami sostenuti.

E' possibile rinunciare in qualsiasi momento al beneficio del ritardo nell'adempimento degli obblighi di leva presentando apposita dichiarazione all'ufficio leva del distretto militare competente.

Obiezione di Coscienza

Per informazioni riguardanti l'obiezione di coscienza ci si deve rivolgere all'ufficio Servizi Sociali.
 

Albi

Albo dei Presidenti di Seggio elettorale - Iscrizione

Possono essere iscritti nell'Albo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di età compresa fra i 18 e 70 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore. In occasione delle consultazioni elettorali la Corte d'Appello provvede a sorteggiare, fra i nominativi iscritti, le persone da incaricare alla Presidenza delle diverse sezioni elettorali.

Cosa fare per ottenerlo:

I cittadini in possesso dei requisiti suddetti possono chiedere l'iscrizione, entro il 31 ottobre di ogni anno, compilando l'apposita domanda su modulo fornito dall'ufficio.

Albo degli Scrutatori di Seggio elettorale - Iscrizione e Cancellazione

Presso il Comune viene tenuto un Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore. Possono esservi iscritte le persone residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per essere elettore e che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici.

Cosa fare per ottenerlo:

I cittadini in possesso dei requisiti prescritti possono chiedere l'iscrizione all'Albo degli scrutatori, entro il 30 novembre di ogni anno, compilando l'apposita domanda su modulo fornito dall'ufficio.

Se non si può più svolgere il servizio di scrutatore di seggio si deve inviare una richiesta scritta, in carta semplice, indirizzata al Sindaco, entro il mese di dicembre di ogni anno, indicando i propri dati anagrafici e specificando i motivi per i quali si chiede la cancellazione.

Scrutatori di Seggio elettorale - Nomina

I nominativi delle persone da assegnare ai diversi seggi elettorali vengono estratti a sorte, in una seduta pubblica, attingendo dagli iscritti all'Albo degli Scrutatori.

I cittadini estratti ricevono comunicazione scritta della nomina ed hanno tempo 48 ore per rinunciare, ma soltanto se abbiano gravi e comprovati motivi.

Albo dei Giudici Popolari

Possono essere iscritti nell'Albo dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e d'Assise d'Appello i cittadini di età compresa fra i 30 e i 65 anni, in possesso dei requisiti di legge. Gli interessati possono chiedere l'iscrizione, entro il 31 luglio degli anni dispari, direttamente all'ufficio. Maggiori informazioni possono essere chieste all'ufficio Servizi Demografici.
 

Attribuzione del numero civico

Prima di trasferire la residenza in un edificio di nuova costruzione il cittadino deve presentare al Comune domanda di attribuzione di numero civico e di iscrizione o variazione anagrafica.

Il numero civico attribuito non è definitivo ma può essere modificato in occasione delle revisioni toponomastiche straordinarie o a seguito dei censimenti, per riordinare la numerazione delle vie a seguito di costruzioni di nuovi fabbricati.

Il costo della targhetta con l'indicazione del numero civico, per disposizione di legge, è a carico del destinatario.
 

Patente di guida e libretto di circolazione veicoli

In occasione dell'iscrizione anagrafica, a seguito di trasferimento di residenza o di variazione anagrafica per cambio di abitazione nello stesso Comune (anche solo di numero civico), è obbligatorio apportare la relativa variazione sulla patente di guida e sul libretto di circolazione dei veicoli di cui si è in possesso. L'omissione comporta una pesante multa e il sequestro dei documenti nel caso di accertamento dell'infrazione da parte delle autorità di polizia.