Carta d'Identità È un documento di identità che viene rilasciato ai soggetti residenti nel Comune, valido per l'espatrio nei Paesi della Comunità Europea ed in altri convenzionati con l'Italia.
L’art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ha modificato l’art. 3 del T.U.L.P.S., (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), eliminando il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, prima fissato in anni quindici, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza nel Comune. Ai non residenti, per gravi e comprovati motivi, la carta d’identità è rilasciata previa nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ufficio.
La carta d'identità ha validità temporale diversa a secondo dell’età del richiedente, come sotto indicato, e può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza:
a) anni tre se rilasciata ai minori di anni tre;
b) anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
c) anni dieci per i maggiori di età.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio, occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.
Per il minore di anni quattordici l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E’ opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità, oppure far apporre dall'ufficio anagrafe tali dati sulla carta di identità stessa.
Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Cosa fare per ottenerla: Recarsi di persona all'ufficio, con 2 foto tessera.
I minori di anni 18 devono essere accompagnati da entrambi i genitori (muniti di documento di identità valido), per il rilascio della necessaria autorizzazione.
In caso di rinnovo è necessario consegnare all'ufficio la carta di identità scaduta.
In caso di smarrimento occorre esibire o rendere apposita dichiarazione prima di ottenere il duplicato.
In caso di furto è necessario esibire l'originale della denuncia di furto fatta presso le Autorità di Pubblica Sicurezza.
La carta di identità costa € 5,42 per rimborso di diritti (€ 5,16 diritti carta identità, € 0,26 diritti di segreteria)
In caso di smarrimento o deterioramento l'importo da pagare è di € 10,58 (€. 10,32 diritti carta di identità, € 0,26 diritti di segreteria).
Passaporto Il passaporto è un documento di identità rilasciato dalla Questura competente nel territorio, valido per l'espatrio in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano.
E' indispensabile per i Paesi non facenti parte della Comunità Europea.
A seguito della conversione in legge del D.L. 135/2009, a partire dal 25/11/2009, non sarà più possibile iscrivere i minori sul passaporto dei genitori, tutore o altra persona delegata ad accompagnarli.
Le nuove regole a livello comunitario prevedono che i minori siano muniti di passaporto individuale.
La validità temporale del passaporto è differenziata ain base all'età:
- minori di 3 anni: validità TRIENNALE
- dai 3 ai 18 anni: validità QUINQUENNALE
- maggiori di 18 anni: validità DECENNALE
Nel corso della sua validità, quando si debba usarlo per espatriare, è necessario applicare sul passaporto una marca CC.GG. per atti amministrativi (attualmente € 40,29); questa marca ha validità un anno dalla data di rilascio del passaporto e successive ricorrenze (e non per un anno civile da gennaio a dicembre). Ad esempio, se un passaporto è stato rilasciato il 10 marzo 2000, la marca avrà validità di un anno fino alla ricorrenza del 10 marzo.
Cosa fare per ottenerlo: Domanda in carta semplice indirizzata alla Questura di Pisa, su modello prestampato fornito dal Comune, compilato in ogni sua parte, unitamente a due foto tessera ed all'attestazione postale del versamento di € 42,50 sul conto corrente postale n. 67422808 intestato a "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro" con la causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico".
In caso di rinnovo è necessario allegare il passaporto scaduto.
Presso l'ufficio Servizi Demografici è disponibile un foglio informativo con l'indicazione dei documenti che devono essere prodotti caso per caso, e che vanno allegati alla domanda per il rilascio del passaporto.
Il documento andrà poi consegnato dagli interessati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera o personalmente o tramite incaricato o tramite il servizio postale per raccomandata.
Il rilascio del passaporto richiede qualche giorno, per cui è sempre opportuno produrre domanda per tempo, quando si ha in programma un viaggio all'estero.
Criteri generali di validità dei certificati e documenti
In base all'art. 2 della legge 127/97 "Bassanini", i certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a cambiamenti (come nascita, morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. I rimanenti certificati hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. I certificati anagrafici e di stato civile e gli estratti sono ammessi dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli esercenti pubblici servizi anche oltre i termini di validità se l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
L'art. 2 della legge 24/11/2000, n. 340 "Legge di semplificazione 1999" ha esteso gli strumenti di semplificazione in materia di dichiarazioni sostitutive della legge 15/68 e 127/97 anche nei rapporti tra privati che vi consentano.
Occorre porre la massima attenzione perché le dichiarazioni false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68.
Certificati Anagrafici (residenza, stato di famiglia)
Certificati di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, stato civile)
Tutti questi certificati possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 15/68 e dell'art. 1 del D.P.R. 403/98.
Tale "
autocertificazione" può essere redatta in carta semplice, su un foglio bianco anche a mano riportando le proprie generalità, codice fiscale, la formula "a conoscenza che le false dichiarazioni sono punite penalmente dalla legge e comportano il beneficio per cui è prodotta l'autocertificazione", la dichiarazione, la data, il luogo e la propria firma, oppure può essere resa tramite appositi moduli messi a disposizione delle varie amministrazioni.
I certificati di residenza e stato famiglia possono essere chiesti (in bollo da € 14,62) anche a chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 "Regolamento Anagrafico".
Cosa fare per ottenerlo: • Utilizzare l'apposito servizio on line su internet "
autocertificazioni" del Comune di Bientina che rende disponibili i dati anagrafici previo accesso con la propria parola d'ordine fornita dal Comune. Stampare la pagina internet e sottoscriverla.
• Scaricare dal sito internet del Comune di Bientina l'apposito modulo in bianco e compilarlo ove serve e sottoscriverlo. (
autocertificazione libera)
• Recarsi di persona presso l'ufficio Demografico del Comune di residenza, richiedendo il relativo certificato in bollo da € 14,62, salvo limitati casi in cui l'uso per cui è richiesto ne preveda l'esenzione per legge. E possibile consultare l'informativa relativa alla richiesta di certificazioni anagrafiche. (
informativa)
Certificazioni Storiche Anagrafiche
Le certificazioni storiche sono rilasciate dall'ufficio demografico.
Anche le certificazioni storiche possono essere sostituite dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 e del D.P.R. 403/98.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione
Secondo quanto stabilisce l'art. 3 della legge 127/97, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento validi, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
In base all'art. 2 della legge n. 15/68 e all'art. 1 del D.P.R. 403/98 possono essere provate con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, redatte sia su un foglio comune oppure tramite apposito modulo:
• la data e il luogo di nascita;
• la residenza;
• la cittadinanza;
• il godimento dei diritti politici;
• lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia;
• l'esistenza in vita;
• la nascita del figlio;
• il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
• la posizione agli effetti degli obblighi militari;
• il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti, il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica;
• la situazione reddituale ed economica, il numero di codice fiscale, di partita IVA e qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria relativo all'interessato;
• lo stato di disoccupazione, di pensionato di studente o di casalinga;
• la qualità di legale rappresentante, di tutore, di curatore, ecc.;
• l'iscrizione presso associazioni o altre formazioni sociali;
• il non aver riportato condanne penali; la qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Allo stesso modo, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva tutti i certificati, estratti ed attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e all'università, quelli che devono essere presentati alla Motorizzazione Civile e a qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione e anche a privati esercenti un pubblico servizio (ad. es. Poste, Telecom, Omnitel, Ferrovie, ecc.) nonché i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza.
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Cosa fare per ottenerlo: L'interessato deve recarsi presso l'ufficio, munito di un documento di identità personale valido e sottoscrivere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale, il quale è tenuto, solo nei casi previsti, ad autenticare la firma del dichiarante.
(N.B. Sono escluse le dichiarazioni di carattere contrattuale, cioè di carattere "volitivo" e costitutivi di diritti reali, ad es. "dichiaro di acquistare …" poiché sono ammesse solo le dichiarazioni di conoscenza "es. dichiaro essere vero e notorio che ho acquistato…").
Dal 28 febbraio 1999 il dichiarante non è più obbligato a rendere e sottoscrivere la dichiarazione davanti ad un pubblico ufficiale, purchè alleghi alla dichiarazione stessa una fotocopia di un documento di identità valido.
Autenticazioni di copie di atti
L'Ufficio provvede, su richiesta dell'interessato, all'autenticazione di atti, esclusi i contratti e gli atti negoziali tra privati e la documentazione dell'Autorità Giudiziaria.
Cosa fare per ottenerlo:
Recarsi all'ufficio con l'originale dell'atto e le copie dello stesso che si desiderano autenticare. La copia autenticata dell'atto va in bollo oppure in carta libera a seconda degli usi cui è destinato. E' richiesto, in ogni caso, il pagamento dei diritti di segreteria.
Dal 28 febbraio 1999, per la partecipazione a pubblici concorsi, la copia autenticata dei titoli può essere sostituita da una copia semplice accompagnata dalla dichiarazione che la stessa è conforme all'originale e dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
Legalizzazioni di foto per il rilascio/rinnovo della patente di guida
L'Ufficio provvede, su richiesta dell'interessato, alla legalizzazione di foto.
Cosa fare per ottenerlo: L'interessato deve recarsi all'ufficio munito di un documento di identità e delle foto da legalizzare.