Comune di Bientina (PI)

dove mi trovo :   Il Comune  -  Uffici comunali  -  Polizia Municipale

Ufficio di Polizia Municipale



Responsabile del servizio: magg. Antonio Doveri



Dove rivolgersi:



  • Sede Municipale: P.za Vittorio Emanuele II° n. 53 -Piano Terra

Orario:

  • Dal Lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 12:00

Contatti:


Composizione del Comando di Polizia Municipale di Bientina.


Il Comando di Polizia Municipale di questo Comune si compone di n. 5 unità ed il Responsabile dello stesso è l’Ufficiale di P.M. - maggiore Antonio Doveri, numero telefonico diretto dell’Ufficio: 0587 – 758422.

 

Pagamento dei Verbali

Pagamento verbali Codice della Strada tramite avviso di violazione per divieti di sosta accertati in assenza del trasgressore e/o proprietario (foglietto colorato affisso al vetro parabrezza)
Per effettuare il pagamento con tali avvisi occorre recarsi entro 20 giorni dalla data riportata sull'avviso stesso presso:

  • Comando Polizia Municipale di Bientina, posto in Bientina, P.za V. Emanale II°, n. 51\53 (piano terra del palazzo municipale), aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
  • Servirsi dell’allegato bollettino di c.c.p. n. 14504567 - intestato a Comando Polizia Municipale - Comune di Bientina


Pagamento verbali Codice della Strada notificati tramite il servizio postale.
Una volta ricevuta la notifica, si può effettuare il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento presso gli uffici citati al punto precedente. Il termine di pagamento è perentorio, quindi il ritardo del pagamento, anche di un solo giorno, comporta il raddoppio della sanzione. Le spese di notifica e di procedura sono a carico del trasgressore e\o proprietario. In caso di 2° raccomandata inviata dall’Ufficio postale competente, perché l’atto non è stato recapitato dall’agente postale direttamente nelle mani del destinatario, le spese sostenute per la 2° raccomandata ammontanti a Euro 5,16, anticipate dal Comune, sono sempre a carico del trasgressore e/o proprietario.


Pagamento verbali Codice della Strada contestati o notificati.
Una volta ricevuta la copia della contestazione, si può effettuare il pagamento come al punto precedente. Se l’autovettura appartiene a persona diversa dal trasgressore, e questi non ha provveduto al pagamento della sanzione, una copia del verbale viene notificata al proprietario, in tal caso le spese sostenute per la notifica sono del verbale sono a carico del proprietario.


Pagamento verbali leggi e regolamenti contestati e notificati.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Come si vedrà oltre, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi, allegare documenti, ovvero chiedere di essere ascoltati personalmente dall’Autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione che sarà di volta in volta indicata nel verbale. Qualora, nei termini prescritti, non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento, a cura dell’ufficio cui dipende l’agente accertatore sarà trasmesso rapporto all’autorità competente (ad esempio al Sindaco, per verbali redatti per violazione ai regolamenti comunali), che emetterà l’Ordinanza ingiunzione.
 

Ricorsi

VERBALI AL CODICE DELLA STRADA

Avverso questi verbali è ammesso alternativamente ricorso al Prefetto della Provincia o al Giudice di Pace competente per territorio nel termine di 60 giorni (e non due mesi) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento verso il quale si intende presentare il ricorso stesso.

RICORSO AL PREFETTO - Art. 203 C.d.S.
Può essere presentato, in carta libera, direttamente al Prefetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente o anche lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'ufficio a cui appartiene l’agente accertatore. L’intestazione del ricorso deve riportare la seguente dicitura: ALLA PREFETTURA DI PISA tramite il COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI BIENTINA. In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto; non verranno pertanto considerati ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, alla Polizia Municipale, ecc. In tali casi, essi saranno restituiti al mittente con le spiegazioni del caso. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace di Pontedera.

OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE - Art. 204/bis C.d.S.
Deve essere depositato presso la cancelleria dello stesso posta in Pontedera, Via Corridoni, direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale. All'atto del deposito del ricorso dovrà essere versata una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. In caso di accoglimento del ricorso tale somma è restituita al ricorrente, in caso di rigetto viene assegnata all'organo accertatore. Le sentenze del Giudice di Pace sono ricorribili per Cassazione.

OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DEL PREFETTO - Art. 205 C.d.S.
Ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada è ammessa opposizione contro l'ordinanza del Prefetto avanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notificazione. In questo caso non deve essere versata alcuna somma. Le sentenze del Giudice di Pace sono ricorribili per Cassazione.

OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE
L’opposizione alla cartella esattoriale è proponibile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Giudice di Pace di Pontedera.
L’opposizione è attivabile solo per motivi attinenti alla mancata\intempestiva notificazione del verbale; intervenuta estinzione dell’obbligazione (pagamento della sanzione, morte dell’obbligato, etc…), vizi propri dell’iscrizione a ruolo (nominativi sbagliati, importi alterati, etc..); vizi propri della cartella esattoriale.
L’opposizione è inammissibile quando si denunciano vizi di merito sull’accertamento. Questi andavano contestati direttamente dopo la contestazione o notificazione del verbale di accertamento o di contestazione.
In caso di rigetto dell’opposizione alla cartella esattoriale, gli interessati, salvo ricorso per Cassazione, debbono attenersi alla decisione del Giudice, cioè pagare la somma iscritta a ruolo; in caso contrario andranno incontro all’esecuzione forzata, vale a dire al pignoramento dei beni mobili.

SCRITTI DIFENSIVI AVVERSO VERBALI LEGGI E REGOLAMENTI
Questi ricorsi devono essere proposti entro 30 giorni all'autorità indicata di volta in volta sul verbale. Gli interessati, sempre nello stesso termine, possono chiedere l’audizione personale all’Autorità competente ad emettere l’Ordinanza Ingiunzione (ad esempio al Sindaco, per verbali redatti a seguito di infrazione ai regolamenti comunali. In caso di rigetto l’Autorità competente emetterà l’Ordinanza ingiunzione; in caso contrario, qualora ritenga fondati i motivi addotti negli scritti difensivi, emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, l’Ordinanza sarà notificata agli interessati. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono proporre opposizione al Giudice di pace di Pontedera.

INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI DELL’INCIDENTE
Queste informazioni, relative esclusivamente ai dati essenziali dell'incidente (tipi e targhe dei veicoli, compagnie assicurative, ecc.), possono essere richieste telefonando allo 0587/756777 in tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Ritiro copia degli atti di rilevamento
Si deve tenere presente che i limiti di tempo per detto rilascio sono di 30/45 giorni dalla data dell'incidente per i sinistri con soli danni, e di almeno 121 giorni per quelli con feriti o contusi, sempre che non sia stata proposta azione penale.

Visura e rilascio copie di fotografie Autovelox
La visura ed il rilascio di copie delle fotografie relative ai verbali rilevati a mezzo di apparecchiatura elettronica Autovelox devono essere richiesti presso l'Ufficio Contravvenzioni in tutti i giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
La fotografia sarà rilasciata solo ed esclusivamente al proprietario del veicolo oggetto della violazione o, ad altra persona, appositamente delegata dallo stesso. In tal caso, la delega deve essere accompagnata da una copia del documento di riconoscimento del proprietario.
La visura ed il rilascio della fotografia sono gratuite.


 

La Patente a Punti

Tale istituto è contenuto nell’art. 126 bis del codice della strada e relativa tabella allegata, introdotto dal D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato prima dal D.L. 151\2003 e successivamente dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, operativa dal 13 agosto 2003.
Per la violazione di alcune norme contenute nel vigente Codice della Strada, è prevista la decurtazione dei punti sulla patente di guida.

Come e a chi vengono decurtati i punti sulla patente.
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida dei veicoli per i quali è prescritta la titolarità della patente di guida. Così un passaggio con rosso semaforico da parte di un ciclomotore o di un ciclista, non comporterà nessuna decurtazione, perché per la guida di tali veicoli non è richiesto nessun tipo di patente.

Patente a punti (art. 126 bis C.d.S.)
All’atto del rilascio della patente e a quelle già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 214/03, viene attribuito un punteggio di 20 punti che viene annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e subisce decurtazioni nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito di comunicazione all’anagrafe di cui sopra di una violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero di una delle norme di comportamento di cui al tit. V, indicate nella tabella allegata. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 dell’art. 126 bis possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Tale beneficio non opera nel caso in cui è prevista la sospensione o revoca della patente.

L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita, quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la loro proposizione.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente, quale responsabile della violazione; nel caso in cui questi non sia stato identificato, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato, è tenuto a fornire gli stessi dati, entro 30 giorni dalla notifica del verbale contenente la richiesta, all’organo di polizia che procede. In caso di inottemperanza, andrà incontro ad un ulteriore verbale dove gli sarà contestata la violazione di cui all’art. 180, comma 8 C.d.S. che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 343,35.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona fisica e non comunica, nei termini prescritti, i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, i punti vengono decurtati sulla sua patente di guida.

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in modo così che ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente.

Neopatentati.
Se la violazione di una delle norme di comportamento di cui al Tit. V per la quale è prevista la decurtazione dei punti, è commessa da un neopatentato, cioè da chi è titolare di patente rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003, purché non si tratti di soggetto già titolare di altra patente di categoria B o superiore entro i primi tre anni dal suo conseguimento, è previsto che il punteggio indicato nella tabella sia raddoppiato.

Come si recuperano i punti decurtati?
L’art. 126 bis prevede che, salvo l’azzeramento totale, è possibile recuperare 6 o 9 punti (questi ultimi sono previsti per i titolari di CAP e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E), partecipando a corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, la mancanza per il periodo di 2 anni di violazioni di una delle norme di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina la riattribuzione dei 20 punti iniziali.

Ovviamente, in nessun caso si può andare sottozero, ma per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di 2 anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10 punti.

In altre parole, i soggetti più virtuosi potranno arrivare fino a 30 punti.

 

Ciclomotori

Certificato di idoneità alla guida c.d. patentino.

Per guidare un ciclomotore il minorenne deve aver compiuto almeno 14 anni ma, una nuova legge, ha stabilito che, se sei minorenne e non hai la patente A1, dal 1° luglio 2004, dovrai avere uno speciale “patentino” chiamato “certificato di idoneità alla guida di ciclomotori”.

Il minorenne può conseguire questo attestato frequentando un apposito corso presso la sua scuola o presso un’autoscuola e superando con successo un esame finale costituito da una scheda a Quiz.

Questo certificato consente di condurre qualsiasi tipo di ciclomotore a due, tre o quattro ruote e dovrà essere portato con se quando il minorenne conduce su strada il ciclomotore.
Oltre a questo certificato, il minorenne dovrà avere con se un documento di riconoscimento, il certificato di circolazione contenente i dati costruttivi del veicolo e della targa nonché l’indicazione dell’intestatario di tale documento, responsabile della circolazione.

Poiché il ciclomotore, come qualsiasi veicolo a motore che circola su strada, deve essere assicurato, il minorenne quando circola deve portare con se il contrassegno ed il certificato di assicurazione.
Ricordarsi che ogni anno deve essere pagata la tassa di proprietà; tale pagamento è comprovato da una ricevuta (“bollo”) che però non è necessaria portarla al seguito. La ricevuta deve essere conservata per almeno due anni in caso di controlli fiscali.

Per i maggiorenni, che non siano già titolari di patente di guida, l’obbligo di conseguire il patentino, chiamato certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, decorre dal 1° luglio 2005.
 

Denuncia di cessione di fabbricato

La denuncia di cessione di fabbricato (per vendita, affitto, per comodato o altro), deve essere presentata entro 48 ore dalla cessione dell’immobile all’Ufficio Protocollo del Comune e successivamente presso l’Ufficio di Polizia Municipale sarà possibile ritirare la relativa ricevuta.

I moduli necessari per effettuare detta denuncia sono disponibili presso il Comando di Polizia Municipale, oppure alla sezione modulistica di questo sito (link modulistica).