Carta d'Identità È un documento di identità che viene rilasciato ai soggetti che abbiano compiuto i 15 anni, valido per l'espatrio nei Paesi della Comunità Europea ed in altri convenzionati con l'Italia. La carta d'identità è valida 10 anni, ai sensi dell'art. 31 del D.L 25/06/2008, e può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza. Le istruzioni che seguono riguardano la carta di identità tradizionale. Prossimamente essa verrà sostituita dalla nuova Carta d'Identità Elettronica, costituita da un supporto plastico delle dimensione di una tessera bancomat con ivi registrati dati digitali di vario genere in formato magnetico ed ottico.
Cosa fare per ottenerla: Recarsi di persona all'ufficio, con 2 foto tessera.
I minori di anni 18 devono essere accompagnati da entrambi i genitori (muniti di documento di identità valido), per il rilascio della necessaria autorizzazione.
In caso di rinnovo è necessario consegnare all'Ufficio la carta di identità scaduta.
In caso di smarrimento occorre esibire o rendere apposita dichiarazione prima di ottenere il duplicato.
In caso di furto è necessario esibire l'originale della denuncia di furto fatta presso le Autorità di Pubblica Sicurezza. La carta di identità costa €. 5,42 per rimborso di diritti (€. 5,16 diritti carta identità, €. 0.26 diritti di segreteria).
Certificato di nascita valido per l'espatrio. Può essere richiesto per i minori di 15 anni. É valido nei Paesi della Comunità Europea e negli altri Paesi che abbiano sottoscritto apposita convenzione con l'Italia, purché convalidato dalla Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera.
Cosa fare per ottenerlo: Entrambi i genitori devono recarsi di persona all'ufficio Servizi Demografici del Comune, portando una foto tessera del figlio, per la compilazione del modulo di richiesta indirizzato alla Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera, Ente competente al rilascio del visto sul documento.
Il documento andrà poi consegnato dagli interessati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera o personalmente o tramite incaricato o tramite il servizio postale per raccomandata. Successivamente, dopo qualche giorno, il documento potrà essere ritirato al Commissariato di P.S. di Pontedera.
Passaporto Il passaporto è un documento di identità rilasciato dalla Questura competente nel territorio, valido per l'espatrio in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. (È previsto nel prossimo futuro la possibilità che siano i Comuni a rilasciare il passaporto).
E' indispensabile per i Paesi non facenti parte della Comunità Europea.
Il passaporto è valido 10 anni.
Dopo 10 anni il passaporto è definitivamente scaduto ed occorre richiederne uno nuovo. Nel corso della sua validità, quando si debba usarlo per espatriare, è necessario applicarvi la marca CC.GG. per atti amministrativa (attualmente €. 40.29); questa marca ha validità un anno dalla data di rilascio del passaporto e successive ricorrenze (e non per un anno civile da gennaio a dicembre). Ad esempio, se un passaporto è stato rilasciato il 10 marzo 2000, la marca avrà validità di un anno fino alla ricorrenza del 10 marzo.
Cosa fare per ottenerlo: Domanda in carta semplice indirizzata alla Questura di Pisa, su modello prestampato fornito dal Comune, compilato in ogni sua parte, unitamente a due foto tessera ed all'attestazione postale del versamento di €. 44,66 sul conto corrente postale n. 67422808 intestato a "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro" con la causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico".
In caso di rinnovo è necessario allegare il passaporto scaduto.
Presso l'ufficio Servizi Demografici è disponibile un foglio informativo con l'indicazione dei documenti che devono essere prodotti caso per caso, e che vanno allegati alla domanda per il rilascio del passaporto.
Il documento andrà poi consegnato dagli interessati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera o personalmente o tramite incaricato o tramite il servizio postale per raccomandata.
Passaporto collettivo per minorenni. Cosa fare per ottenerlo: Entrambi i genitori di ogni minore si devono presentare all'Anagrafe per sottoscrivere un assenso, cioè l'autorizzazione affinché il proprio figlio possa uscire dall'Italia accompagnato da qualcuno (occorrono nome e cognome dell'accompagnatore). L'accompagnatore, con tutti gli assensi, si recherà poi in Questura e chiederà il Passaporto collettivo.
Il rilascio del passaporto richiede qualche giorno, per cui è sempre opportuno produrre domanda per tempo, quando si ha in programma un viaggio all'estero.
Criteri generali di validità dei certificati e documenti In base all'art. 2 della legge 127/97 "Bassanini", i certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a cambiamenti (come nascita, morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. I rimanenti certificati hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. I certificati anagrafici e di stato civile e gli estratti sono ammessi dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli esercenti pubblici servizi anche oltre i termini di validità se l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
L'art. 2 della Legge 24.11.2000, n. 340 "Legge di semplificazione 1999" ha esteso gli strumenti di semplificazione in materia di dichiarazioni sostitutive della legge 15/1968 e 127/97 anche nei rapporti tra privati che vi consentano.
Occorre porre la massima attenzione perché le dichiarazioni false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68.
Certificati Anagrafici (residenza, stato di famiglia) Certificati di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio, stato civile, cittadinanza). Tutti questi certificati possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. 403/98.
Tale "
autocertificazione" può essere redatta in carta semplice, su un foglio bianco anche a mano riportando le proprie generalità, codice fiscale, la formula "a conoscenza che le false dichiarazioni sono punite penalmente dalla legge e comportano il beneficio per cui è prodotta l'autocertificazione", la dichiarazione, la data, il luogo e la propria firma, oppure può essere resa tramite appositi moduli messi a disposizione delle varie amministrazioni.
I certificati di residenza e stato famiglia possono essere chiesti (in bollo da €. 14,62) anche a chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 "Regolamento Anagrafico"
Cosa fare per ottenerlo: - Utilizzare l'apposito servizio on line su internet "autocertificazioni" del Comune di Bientina che rende disponibili i dati anagrafici previo accesso con la propria parola d'ordine fornita dal comune. Stampare la pagina internet e sottoscriverla.
- Scaricare dal sito internet del comune di Bientina l'apposito modulo in bianco e compilarlo ove serve e sottoscriverlo. (autocertificazione libera)
- Recarsi di persona presso l'ufficio Demografico del Comune di residenza, richiedendo il relativo certificato in bollo da €. 14,62, salvo limitati casi in cui l'uso per cui è richiesto ne preveda l'esenzione per legge. E possibile consultare l'informativa relativa alla richiesta di certificazioni anagrafiche (informativa)
Certificazione Storiche Anagrafiche Le certificazioni storiche sono rilasciate dall'ufficio Demografico.
Anche le certificazioni storiche possono essere sostituite dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 e del D.P.R. 403/98.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione Secondo quanto stabilisce l'art. 3 della legge 127/1997, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento validi, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
In base all'art. 2 della legge n. 15/68 e all'art. 1 del D.P.R. 403/98 possono essere provate con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, redatte sia su un foglio comune oppure tramite apposito modulo:
- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato di celibe, coniugato o vedovo; - lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti, il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica;
- la situazione reddituale ed economica, il numero di codice fiscale, di partita IVA e qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria relativo all'interessato;
- lo stato di disoccupazione, di pensionato di studente o di casalinga;
- la qualità di legale rappresentante, di tutore, di curatore, ecc.;
- l'iscrizione presso associazioni o altre formazioni sociali;
- il non aver riportato condanne penali; la qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Allo stesso modo, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva tutti i certificati, estratti ed attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che devono essere presentati alla Motorizzazione Civile e a qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione ed anche a Privati esercenti un pubblico servizio (ad. Es. Poste, Telecom, Omnitel, Ferrovie, ecc.) nonché i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza.
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio Cosa fare per ottenerlo: L'interessato deve recarsi presso l'ufficio, munito di un documento di identità personale valido e sottoscrivere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale, il quale è tenuto, solo nei casi previsti, ad autenticare la firma del dichiarante.
(N.B. Sono escluse le dichiarazioni di carattere contrattuale, cioè di carattere "volitivo" e costitutivi di diritti reali, ad es. "dichiaro di acquistare …" poiché sono ammesse solo le dichiarazioni di conoscenza "es. dichiaro essere vero e notorio che ho acquistato…").
Dal 28 febbraio 1999 il dichiarante non è più obbligato a rendere e sottoscrivere la dichiarazione davanti ad un pubblico ufficiale, purchè alleghi alla dichiarazione stessa una fotocopia di un documento di identità valido.
Autenticazioni di copie di atti L'Ufficio provvede, su richiesta dell'interessato, all'autenticazione di atti, esclusi i contratti e gli atti negoziali tra privati e la documentazione dell'Autorità Giudiziaria.
Cosa fare per ottenerlo: Recarsi all'Ufficio con l'originale dell'atto e le copie dello stesso che si desiderano autenticare. La copia autenticata dell'atto va in bollo oppure in carta libera a seconda degli usi cui è destinato. E' richiesto, in ogni caso, il pagamento dei diritti di segreteria.
Dal 28 febbraio 1999, per la partecipazione a pubblici concorsi, la copia autenticata dei titoli può essere sostituita da una copia semplice accompagnata dalla dichiarazione che la stessa è conforme all'originale e dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
Legalizzazioni di foto per il rilascio/rinnovo della patente di guida. L'Ufficio provvede, su richiesta dell'interessato, alla legalizzazione di foto.
Cosa fare per ottenerlo: L'interessato deve recarsi all'ufficio munito di un documento di identità e delle foto da legalizzare. La legalizzazione è soggetta a imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.